PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica riguardo la ascientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l'uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe, e pubblicate a mezzo stampa, ovvero trasmesse da qualsiasi emittente radio-televisiva, ovvero diffuse mediante rete telematica o di telecomunicazione, ogni comunicato riportante le suddette previsioni è preceduto e seguito dall'avviso recante: «Le previsioni probabilistiche sono basate su elementi e su deduzioni che mancano di riscontro scientificamente provato».
      2. L'avviso di cui al comma 1 è comunicato in voce nelle trasmissioni radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive; in forma scritta nel caso di pubblicazioni a mezzo stampa o di diffusione telematica.
      3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le ulteriori modalità di trasmissione degli avvisi e il loro contenuto nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2.

Art. 2.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai proponenti e ai produttori delle previsioni probabilistiche di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ai titolari di concessioni o di autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi, una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, se la diffusione delle suddette

 

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previsioni è avvenuta a livello regionale e sub-regionale, e da 4.000 euro a 40.000 euro se la diffusione è avvenuta a livello nazionale o interregionale.
      2. In caso di diffusione per via telematica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può anche disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle previsioni.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.